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Cari Colleghi,
come di consueto, invio in allegato il resoconto della seduta del Senato accademico del 14 novembre u.s.
Cordiali saluti,
Elena Beltramo
Allegato:Seduta Senato accademico del 14 novembre 2011
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Cari Colleghi,
come di consueto, invio in allegato il resoconto della seduta del Senato accademico del 13 ottobre u.s.
Cordiali saluti,
Elena Beltramo
Allegato:Seduta Senato accademico del 13 ottobre 2011
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La Legge 111/2011 impone da settembre 2012, per motivi di carattere esclusivamente finanziario, l’accorpamento in Istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in base al parametro dimensionale di almeno mille alunni (500 nei comuni montani). Si prevede anche l’assegnazione dell’autonomia scolastica, anche agli istituti secondari di secondo grado, a partire da parametri più elevati (nel decreto stabilità in corso d’approvazione, almeno 600 allievi e 400 nei comuni montani.
L’ assemblea delle RSU FLC CGIL delle scuole di Torino e provincia, riunita il 10 novembre 2011, considerando le procedure del dimensionamento imposto dall’art. 19 della Legge 111/2011 e dall’Atto d’indirizzo della Regione Piemonte e dopo un confronto sulle modalità d’applicazione in corso in questi giorni a Torino e nella provincia di Torino:
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- Written by: Luisa Limone
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Contrattare condizioni di parità nella scuola
Perché trattare di discriminazioni di genere e di contrattazione di genere nella scuola
Il riferimento alle discriminazioni di genere e alle pari opportunità può sembrare insolito nel mondo della scuola, tradizionalmente considerato accessibile alle donne sia per le caratteristiche attribuite al profilo professionale e sia per la compatibilità del tempo scuola con il tempo di vita familiare. In realtà già la seconda considerazione rivela l’esistenza di un discrimine di genere riguardo alle scelte professionali e ai futuri possibili percorsi di carriera.Vi sono principalmente due ordini di questioni che
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La decurtazione del salario accessorio sui primi 10 giorni di malattia è stata la prima norma, odiosa, introdotta da questo governo per colpire i pubblici dipendenti.
Nei comparti pubblici della conoscenza tale norma ha, peraltro, riflessi particolari dal momento che per salario accessorio vengono considerate anche quelle indennità che per loro natura non sono accessorie, bensì legate alla funzione come ad esempio: RPD (retribuzione professionale docente nel comparto scuola e Afam), indennità di Ateneo (per le Università), retribuzione di risultato dei dirigenti, indennità di ente negli enti di ricerca e indennità di valorizzazione professionale.
La FLC CGIL contro queste norme ha promosso da subito alcune cause pilota nei diversi comparti sollevando la questione di illegittimità della disposizione (art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008), con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
In particolare, con riferimento al comparto scuola è stata favorevolmente conclusa una vertenza a Piacenza http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/assenze-per-malattia-e-taglio-dello-stipendio-la-flc-vince-i-primi-ricorsi.flc che è stata conciliata, mentre con riferimento al comparto dell’Università è in corso di deposito il ricorso in Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che non ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale ed ha respinto il ricorso.
Come si sa la giurisprudenza non è univoca tant’è che