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Formazione iniziale. Specializzazione sostegno: attivati 6.398 posti per il 2013/2014

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Scritto da Super User
Categoria: Archivio - Vecchio Sito
Pubblicato: 18 Novembre 2013
Visite: 2954
 

l Ministro ha firmato il 9 agosto il Decreto Ministeriale 706/13, con il quale si autorizza l'attivazione dei corsi di sostegno didattico agli alunni con disabilità per complessivi 6.398 posti.

Nel decreto è definita la ripartizione per i vari ordini di scuola e tra gli atenei: 1.285 per la scuola dell'infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado.

Il numero dei posti autorizzati risulta inferiore al fabbisogno calcolato dal MIUR (anche per il 2012/13, non essendo stati attivati), adeguandosi alla limitata offerta formativa delle Università.

Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011: i corsi sono riservati ai soli docenti già abilitati, è prevista una prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale) e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 10 punti).

Formazione iniziale. Definito il percorso per l’acquisizione della specializzazione nelle attività di sostegno

Dettagli
Scritto da Super User
Categoria: Archivio - Vecchio Sito
Pubblicato: 18 Novembre 2013
Visite: 3190
 
Allegati:
  • decreto ministeriale 30 settembre 2011 formazione iniziale specializzazione sostegno
  • parere cun del 19 luglio 2011 corsi di formazione conseguimento specializzazione attivita di sostegno
  • parere cnpi del 19 luglio 2011 corsi di formazione conseguimento specializzazione sostegno


Con il Decreto ministeriale 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. 78 del 2 aprile 2012), il Miur ha definito le caratteristiche e le modalità di attuazione del percorso universitario finalizzato alla acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili.
Il Decreto è un ulteriore tassello del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM 249/10) e ancora una volta viene pubblicato senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali.

I contenuti

L’iter di approvazione

Il decreto è stato approntato sulla base del documento elaborato da un gruppo di lavoro, costituito con decreto dipartimentale 44 del 15 ottobre 2010, "con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili". Naturalmente non si conoscono né il decreto dipartimentale né il documento conclusivo del gruppo di lavoro. Lo schema di decreto è stato successivamente esaminato il 19 luglio 2011 dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), i cui pareripubblichiamo in allegato.

Attivazione dei corsi in regime transitorio

I corsi possono svolgersi solo presso le Università, la loro attivazione è subordinata a specificaautorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in presenza di specifici requisiti, transitoriamente, definiti dal medesimo decreto (art. 3 comma 2). Tra i di essi appaiono particolarmente rilevanti i seguenti
  • La direzione del corso deve essere affidato a un professore di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, con specifiche competenze sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (lett. b)
  • I laboratori, pari a 9 crediti e diversificati per ordine di scuola, devono essere affidati a docenti con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno oppure con documentate esperienze sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (lett. c). E’ titolo preferenziale il servizio sul sostegno o le documentate esperienze effettuate nel medesimo grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio
  • I tutor coordinatori devono essere docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto d sostegno (lett. d).
Attivazione dei corsi a regime

I requisiti per l’attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno a regime saranno proposti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sulla base dell’esperienza dei corsi nel frattempo attivati.
La procedura per il superamento della fase transitoria è la seguente:
  • entro 12 mesi dalla costituzione dei propri organi, l’ANVUR propone al Ministro quali siano i requisiti per l’attivazione dei corsi di sostegno nonché le metodologie di valutazione dei corsi stessi (art. 3 comma 3)
  • sulla base delle proposte dell’ANVUR, il Ministro emana un apposito decreto ministeriale (art. 3 comma 3)
  • entro 24 mesi dall’emanazione del predetto decreto ministeriale le università devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti pena la soppressione e conseguente disattivazione dei corsi (art. 3 comma 2 del DM 139/11)
Accesso ai percorsi

L'accesso è riservato ai docenti abilitati per il grado di scuola per il quale si intende conseguire il titolo di specializzazione (art. 5).
La definizione del contingente è competenza del MIUR sulla base della programmazione regionale degli organici e del fabbisogno di personale specializzato (art. 2 comma 2).
La prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale) e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 10 punti) sono demandate alle singole Università (art. 6).

Durata e caratteristiche dei percorsi

I percorsi, della durata di un anno accademico, pari a 60 crediti Formativi Universitari (CFU), devono essere espletati in non meno di otto mesi e sono strutturati in:
  • Insegnamenti, pari a 36 CFU
  • Laboratori, pari a 9 CFU
  • Tirocinio, pari a 12 CFU
  • Prova Finale, pari a 3 CFU.
Per gli Insegnamenti sono previsti 7,5 ore di lavoro d’aula per ciascun CFU per un totale di 270 ore. Per tale attività formativa le università non possono prevedere riconoscimenti di crediti (Allegato C).
Sono previsti 9 Laboratori, da un 1 CFU ciascuno, diversificati per grado scuola. Ogni CFU di laboratorio comporta 20 ore di lavoro in aula, per un totale di 180 ore. Le ore sono di 60 minuti e non sono previsti riconoscimenti di crediti.
L’attività di tirocinio è di 300 ore (12 CFU X 25 ore) ed è composta dal tirocinio diretto e dal tirocinio indiretto. Le ore sono di 60 minuti e non sono previsti riconoscimenti di crediti.
Il tirocinio diretto, della durata di 150 ore, pari a 6 CFU
  • viene effettuato presso le istituzioni scolastiche
  • è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica
  • ha una durata di almeno 5 mesi
Il tirocinio indiretto, della durata di 150 ore, pari a 6 CFU, è costituito da:
  • attività di rielaborazione professionale, anche da un punto di vista personale e psico-motivazionale, con il tutor coordinatore, 50 ore
  • attività di rielaborazione professionale, anche da un punto di vista personale e psico-motivazionale, con il tutor dei tirocinanti, 25 ore
  • attività pratica sull’utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale, 75 ore
Tutor dei tirocinanti

E’ un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola sede del tirocinio diretto. Esso è individuato sulla base
  • della disponibilità
  • del curriculum
  • di un’anzianità di servizio di almeno 7 anni
e secondo il seguente ordine di priorità
  • docente specializzato sul sostegno e incaricato su posto di sostegno, con almeno 5 anni di servizio
  • docente specializzato sul sostegno, incaricato su posto comune, con non meno di 5 anni di servizio di "ruolo o pre-ruolo” su posto di sostegno.
Metodologia di conduzione dei percorsi

Premesso che, al momento, tutti i corsi relativi alla formazione iniziale dei docenti non possono essere istituiti con modalità a distanza (art. 1 comma 2 del DM 139/11), l’allegato C specifica che per tutte le attività formative (insegnamenti, laboratori, tirocini) non è possibile utilizzare né la formazione on-line né la formazione blended.
La nostra posizione
Ribadiamo la nostra contrarietà a questo modo di procedere per singoli segmenti e senza confronto su questioni delicate e che interessano migliaia di docenti precari e non. Continua a persistere sulla materia l’assenza di relazioni sindacali corrette.
Nel merito del provvedimento va sottolineata l'aleatorietà dei requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi, mentre la mancanza del provvedimento necessario per l'individuazione dei tutor coordinatori, art. 11 del DM 249/10,  non consente di comprendere se i requisiti previsti dal presente decreto siano in deroga o aggiuntivi a quelli di carattere generale.
Inoltre su tutta la partita relativa ai tutor dei tirocinanti è assolutamente indispensabile un passaggio contrattuale presso il MIUR.
Risulta quantomeno anomalo che nella prova di accesso siano richieste competenze che sembrano più adeguate alla prova in uscita (come segnalato anche dal CNPI nel proprio parere del 19 luglio 2011) e che non vi sia una effettiva valorizzazione dell'eventuale servizio prestato su sostegno, salvo una precedenza a parità di punteggio.
E' altrettanto discutibile che la definizione dei titoli culturali o professionali valutabili sia demandata alla decisone dei singoli Atenei: sarebbe stato più trasparente definire una tabella nazionale che tenesse conto in modo esplicito delle esperienze acquisite.
Rimarchiamo la mancanza di volontà del Miur di investire nella formazione scaricando sui soli corsisti l'onere della stessa vista la previsione del comma 6 dell'art. 8 che esclude qualsiasi nuovo onere a carico dello Stato.

AL VIA LA VERTENZA FERIE PRECARI SCUOLA!

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Scritto da Super User
Categoria: Archivio - Vecchio Sito
Pubblicato: 07 Novembre 2013
Visite: 5181

 

Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori, anche per i precari.

Le ferie non godute vanno pagate: è un diritto sancito da leggi e contratti.

Negare ai supplenti il pagamento delle ferie non godute – come pretende di fare la nota del MEF del 4 settembre scorso – non solo è particolarmente odioso perché si tratta di un risparmio infimo per lo stato, a fronte di un introito importante per chi vive una condizione di incertezza economica: è anche discriminatorio e illegittimo. Per questo la FLC CGIL ha avviato una vertenza nazionale a tutela dei lavoratori della scuola, con supplenza fino al 30 giugno, a cui non è stato corrisposto il compenso per le ferie non godute al termine dell'a.s. 2012-13.


NON TI HANNO PAGATO LE FERIE?!?


- telefona e lascia un messaggio in segreteria al numero 011/43.47.710

oppure

- manda una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Sarà nostra cura ricontattarti per fissare un appuntamento.

 

 NON RINUNCIAMO
A QUELLO CHE CI SPETTA!

Seduta straordinaria Senato accademico del 5 novembre 2013

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Scritto da Super User
Categoria: Archivio - Vecchio Sito
Pubblicato: 07 Novembre 2013
Visite: 2891
 

Cari Colleghi,
come di consueto, invio in allegato il resoconto della seduta del Senato accademico del 5 novembre  u.s.
 
Cordiali saluti,
Elena Beltramo
 
Allegato:Seduta Senato accademico del 5 novembre 2013

Legge Stabilità: CGIL CISL UIL proclamano 4 ore di sciopero nazionale articolate a livello territoriale

Dettagli
Scritto da Super User
Categoria: Archivio - Vecchio Sito
Pubblicato: 06 Novembre 2013
Visite: 3864
 





 

SCARICA IL VOLANTINO
 

Le confederazioni regionali hanno proclamato per il Piemonte un'adesione allo sciopero con 4 ore per la giornata del 15 di novembre.
Automaticamente:
- per la scuola statale e afam lo sciopero di 4 ore corrisponde ad un'ora (per i docenti la prima ora dell'orario delle lezioni nelle scuole funzionanti con orario antimeridiano, la prima e l'ultima ora dell'orario delle lezioni per le scuole con orario di funzionamento anche pomeridiano, la prima o l'ultima ora di servizio per il personale dirigente e ATA);
- per gli altri comparti (università, ricerca, scuola privata e formazione professionale) sono confermate le 4 ore ad inizio turno.

Leggi tutto: Legge Stabilità: CGIL CISL UIL proclamano 4 ore di sciopero nazionale articolate a livello...

  1. Permessi per il diritto allo studio (150 ore),Domanda con riserva di regolarizzazione per chi partecipa ai TFA/PAS.
  2. TFA Speciali (PAS): pubblicate le FAQ. Ora è necessario si avviino i corsi
  3. Comunicato stampa:Forte iniziativa di mobilitazione dei precari del Politecnico.
  4. Permessi straordinari per diritto allo studio. Presentazione delle domande per l’anno 2014.Scadenza presentazione domande 15 novembre 2013

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E-mail : l’invio spontaneo di e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati sul nostro sito, comporta l’acquisizione da parte del Titolare dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali, compresi gli allegati, inseriti nella missiva. Le caselle di posta elettronica assegnate agli indirizzi indicati sul nostro sito ed ogni altra casella di posta elettronica del Titolare non hanno natura personale, nemmeno quando riportano nome e/o cognome di una persona fisica. Esse infatti appartengono all’organizzazione del Titolare ed hanno lo scopo primario di consentire lo svolgimento delle attività lavorative all’interno dell’azienda. Pertanto, al fine di garantire la massima efficienza organizzativa nella comunicazione e nell’erogazione dei servizi, i messaggi inoltrati alle nostre caselle di posta elettronica potranno essere conosciuti, oltre che dal destinatario, anche da altre persone facenti parte dell’organizzazione della Titolare. Inoltrando e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati sul nostro sito l’Utente dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni di trattamento contenute nella presente privacy policy. Compilazione di moduli web: l’invio di dati personali e la registrazione su base volontaria a servizi, iniziative, ecc. attraverso la compilazione di appositi moduli web, comporta l’acquisizione da parte del Titolare di tutti i dati inseriti dall’Utente nei campi compilati, ed il conseguente trattamento in conformità a quanto riportato nelle specifiche informative, rese per ogni singolo modulo web.

LUOGO DI TRATTAMENTO

I trattamenti di dati connessi ai servizi web del sito della organizzazione sindacale come sopra indicata hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento. In riferimento alle informazioni generate dai cookie di terze parti utilizzati dal nostro sito, questi sono comunicate a Google Inc. ed hanno luogo sui server di Google, negli Stati Uniti.

NATURA DEL CONFERIMENTO

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali necessari al fine di dare esecuzione alle sue specifiche richieste. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che, in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito), gli organi giudiziari possono richiedere alcuni tipi di dati. In questo caso, naturalmente, la comunicazione dei dati da parte del Titolare ai predetti organi risulta obbligatoria.

USO DEL SITO DA PARTE DI MINORI DI 18 ANNI

L’Utente che non ha ancora compiuto 18 anni può liberamente navigare sul nostro sito. Ciò che non può fare è utilizzare i servizi che richiedono la registrazione o il conferimento di dati e informazioni. La registra zione e l’utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il sito del Titolare è consentita esclusivamente ai maggiori di anni 14. Nessuno al di sotto di tale soglia di età deve registrarsi al sito né utilizzare i servizi messi a disposizione attraverso di esso, se non attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

AMBITI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati che gli Utenti forniscono volontariamente (es. per l’inoltro di richieste specifiche, per registrazioni a servizi, preiscrizione ecc.), potranno essere comunicati a terzi solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale alle finalità del trattamento nel rispetto delle specifiche informativa rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati, inoltre, potranno essere conosciuti e trattati all’interno dell’organizzazione del Titolare, dal personale espressamente designato come incaricato e/o responsabile del trattamento secondo i rispettivi profili di autorizzazione. Autorizzati e responsabili potranno effettuare le operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione, anche automatizzata, solo nei casi in cui a ciò siano stati espressamente autorizzati. In caso di espressa richiesta e nelle circostanze autorizzate per legge, i dati potranno essere comunicati dal Titolare alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed alle forze di Polizia. In riferimento alle informazioni generate dai cookie di terze parti utilizzati dal sito del Titolare, questi sono comunicate a Google Inc. nei limiti indicati in questa pagina.
Nessun dato di navigazione viene in alcun modo diffuso.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In riferimento ai propri dati personali l’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 gli riconosce. Questi gode infatti del diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e, nei casi previsti, la rettifica, la cancellazione o la portabilità degli stessi, così come di chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda e di revocare il consenso al trattamento nei modi e nelle forme di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento.
Per ogni altra informazione relativa al trattamento dei suoi dati, e per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una richiesta scritta all’indirizzo torino@flcgil.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO

Titolare del trattamento è la FLC CGIL TORINO  con sede in TORINO (TO), VIA PADOVA, 35.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dal Titolare è contattabile all’indirizzo torino@flcgil.it