A proposito della questione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute – che riguarda i lavoratori precari della scuola – continua a esistere una notevole confusione. Proviamo a fare un po' di chiarezza. 

  • Non è vero che le ferie ai precari non possono essere pagate, nonostante quanto affermato da molte segreterie.

La legge di stabilità (art. 1, commi 54, 55 e 56) prevede che le ferie non godute possano essere pagate, ma in via residuale, perché introduce, modificando unilateralmente il contratto, l'obbligo di fruire anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Tale obbligo, però, secondo la stessa legge, sarà in vigore soltanto dal 1° settembre 2013: perciò i periodi di sospensione didattica nel corrente anno scolastico (2012-2013) NON possono essere computati d'ufficio come ferie. 

  • I contratti di lavoro individuali che prevedono il computo d'ufficio delle ferie sono illegittimi.

Il MIUR con nota prot. n. 939 del 5/2/2013 detta disposizioni in merito all'utilizzo della nuova versione dei modelli di contratto per le supplenze brevi. Nei modelli allegati è espressamente indicato: "La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensioni delle attività didattiche compresi nel contratto". Ma è la stessa legge di stabilità a prevedere che quanto stabilito dai Contratti in materia di ferie sarà disapplicato solo a partire dal 1/9/2013. La FLC CGIL ha diffidato il Miur dall'applicare questi modelli di contratto. 

COSA DOVETE FARE PER FARVI PAGARE LE FERIE NON GODUTE:

1. Se avete un contratto annuale fino al 31/8, le ferie vengono fruite durante la sospensione estiva, come avviene per i docenti a tempo indeterminato in base al CCNL.


2. Se avete un contratto annuale fino al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) non accettate di chiedere ferie durante ponti e festività, né dopo il termine delle lezioni, e alla scadenza del contratto chiedete la liquidazione delle ferie non godute utilizzando il modello allegato. Se il pagamento verrà negato le motivazioni dovranno essere riportate per iscritto e potranno essere impugnate legalmente presso le nostre sedi.


3. Se avete una supplenza breve, controllate la vostra copia del contratto e se vi è contenuta la seguente dicitura: "La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensioni delle attività didattiche compresi nel contratto".


Quindi:

- se la dicitura NON è presente, seguite le indicazioni al punto  2;


- se la dicitura è presente, i contratti sono illegittimi e potranno essere impugnati legalmente presso le nostre sedi.

PER TUTTI: si consiglia di presentare comunque – nei giorni che si preferiscono, al di fuori dei periodi di sospensione didattica -  la richiesta di fruire delle ferie per i giorni maturati (fino ai 6 gg. previsti dal CCNL per i docenti), per non rischiare in nessun caso di di perderne il diritto: se non sarà possibile fruirne, la richiesta negata costituirà documentazione d'appoggio per la vertenza.


Ricordiamo che qualsiasi azione legale intrapresa non avrà come obiettivo quello di colpire i Dirigenti degli Istituti, che si limitano ad eseguire, attraverso le segreterie, le direttive impartite dal MIUR: è il Ministero l'unico responsabile chiamato in causa per restituire ai lavoratori i diritti negati.


Le indicazioni contenute in questo comunicato sono valide solo per i contratti dell'a.s. in corso, il 2012/2013.


Dal prossimo anno scolastico (2013/2014) sarà in vigore il computo d'ufficio previsto dalla legge di stabilità: la FLC CGIL è impegnata in una battaglia per far modificare questa norma ingiusta, anticostituzionale e discriminatoria.

Allegato:modello richiesta pagamento ferie